09/03/2012
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 34/28 del 10 ottobre 2010 si era provveduto all’approvazione preliminare dei requisiti per l’autorizzazione :
al funzionamento delle strutture sociali:
a) comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza;
b) strutture residenziali a carattere comunitario;
c) strutture residenziali integrate;
d) strutture a ciclo diurno;
e delle relative procedure per l’accreditamento compreso i requisiti per l’accreditamento delle strutture per la prima infanzia, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 28 del “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali” (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4).
Il primo comma del citato articolo stabilisce che i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel Regolamento, dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti solidali di cui all’art. 10 della L.R. n. 23 del 2005 e previo parere della Commissione consiliare competente.Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
Fonte: RAS
In allegato la Delibera RAS.