28/01/2016
Per avere dati e notizie dalla pubblica amministrazione l’istanza non deve essere più motivata.
Cambia la legge del 2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione e, con essa, il diritto di accesso agli atti da parte del cittadino [1]: un capovolgimento totale e radicale poiché viene sovvertito il concetto di “interesse” del privato ad acquisire dati e notizie dagli enti pubblici. L’interesse, ora, si presume sempre sussistente: la conseguenza pratica è che non sarà più necessario indicare, nell’istanza di accesso, anche la motivazione, ossia le ragioni per cui il cittadino chiede di poter visionare i documenti e gli atti in possesso della P.A. Sarà piuttosto quest’ultima a dover dimostrare quali propri interessi ostacolino l’accesso del cittadino. Dunque, un diritto di accesso a 360 gradi, salvo cozzi con particolari esigenze di riservatezza dello Stato o di altri privati. In particolare:
– la riservatezza nei confronti dello Stato (e il conseguente rifiuto di accesso agli atti) coincide con esigenze di sicurezza pubblica, relazioni internazionali e dati circa la stabilità finanziaria;
– la riservatezza nei confronti dei privati coincide con i dati personali (per esempio i dati relativi alla famiglia o a diritti personalissimi quali quello alla salute) o gli interessi economici e commerciali (come ad esempio, le norme sulle invenzioni). In questo caso, per poter “accedere” occorrerà dimostrare un interesse superiore alla conoscenza delle informazioni.
Il Governo è pronto alla definitiva approvazione delle suddette modifiche, con l’intenzione di rafforzare la posizione del cittadino e la sua libertà di accesso. Anche sotto il profilo operativo, il diritto di accesso sarà agevolato attraverso internet e link ad altri siti.
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